Sez. 1, Sentenza n. 9245 del 15/11/2002 Ud. (dep. 27/02/2003) Rv. 224697 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione al giudice che adotta una misura cautelare e, successivamente, al giudice del riesame, degli atti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni - Intercettazioni disposte in altri procedimenti - Obbligo di trasmissione - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non dà luogo a inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni eseguite in altri procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. il mancato deposito dei verbali e delle registrazioni, come pure dei decreti di autorizzazione (ove si ritenga che anche a tali decreti debba estendersi l'obbligo previsto dalla suddetta disposizione normativa), atteso che tali inosservanze non rientrano fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)