Sez. 4, Sentenza n. 27437 del 29/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 240887 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Concordato in appello - Fatti sopravvenuti non deducibili con l'impugnazione - Insussistenza del reato - Preclusione del giudicato sostanziale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il giudicato sostanziale formatosi in conseguenza dell'intervenuto concordato sulla pena in grado di appello non impedisce al giudice di legittimità di prendere in considerazione, ai fini dell'eventuale annullamento della relativa sentenza, fatti sopravvenuti non deducibili con l'impugnazione della sentenza di primo grado e prospettati esclusivamente con il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva concordato in appello la pena relativa alla sua partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, mentre uno dei due coimputati, giudicato separatamente, veniva nel medesimo grado assolto, venendo così meno la configurabilità del sodalizio oggetto della contestazione per mancanza del numero minimo dei partecipi necessario per la sussistenza del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)