Sez. 1, Sentenza n. 7703 del 07/06/2000 (Rv. 537359 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Aziende di credito - Trasferimento - Somme erogate dal datore di lavoro ex art. 51 CCNL per indennizzo maggior locazione - Sotto il regime del d.P.R. n.597/1973 - IRPEF - AssoggettabilitĂ - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Nel vigore del d.P.R. n. 597/1973, l'indennizzo per differenza canoni di locazione - corrisposta, ai sensi dell'articolo 51, comma primo, n. 1 lett.d) del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti in occasione di trasferimento - costituisce una componente reddituale assoggettata a tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipendente-contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e come anticipazione di un costo aziendale ma per soddisfare le sue esigenze personali di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalitĂ tipiche di esecuzione del rapporto di collaborazione del personale direttivo, lo mettano in grado di svolgere la prestazione di lavoro dovuta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)