Sez. 1, Sentenza n. 9731 del 12/05/1998 Ud. (dep. 11/09/1998) Rv. 211323 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Assenza della parte civile in appello - Revoca tacita - Configurabilità - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Per il principio dell'immanenza della parte civile costituita, la sua assenza nel giudizio di appello non può essere interpretata come revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha escluso di poter ritenere realizzata una di tali ipotesi nella produzione, da parte dell'imputato, di una scrittura privata, a firma non autenticata della parte civile, dalla quale risultava la volontà di revoca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)