Sez. U, Sentenza n. 1211 del 27/11/2000 (Rv. 542178 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Ricorso per revocazione proposto in data anteriore al 22 aprile 1995 - Art. 398, quarto comma vecchio testo cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Sospensione automatica del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata per revocazione - Periodo successivo al 22 aprile 1995 - Art. 398, quarto comma nuovo testo cod. proc. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Mancata sospensione disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte - Decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di ricorso per revocazione, dal combinato disposto degli artt. 90 della legge 353/90 e 4 del D.L. 571/94, nonché del D.L. 121/95 e della legge 534/95, si evince che, sino a tutto il 21 aprile 1995 (data di pubblicazione del D.L. 21/95 sulla gazzetta ufficiale), ha conservato efficacia il vecchio testo del quarto comma dell'art. 398 cod. proc. civ., con la conseguenza che, sino a tale data, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello impugnate per revocazione è rimasto automaticamente sospeso con decorrenza dal giorno di proposizione di tale impugnazione, mentre, per il periodo successivo, ed a far data dal 22 aprile 1995, trova applicazione il nuovo testo del quarto comma del citato art. 398, sicché, in mancanza di sospensione disposta dal giudice della revocazione previa istanza di parte, il termine per il ricorso per cassazione riprende, "ipso facto", il suo corso legale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2, Legge 06/12/1994 num. 673, Legge 07/10/1994 num. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)