Sez. 2, Sentenza n. 1221 del 28/01/2003 (Rv. 560029 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Effetto automatico di "ficta confessio" - Esclusione - Valutazione di ogni altro elemento di prova - Necessità - Autosufficienza degli altri elementi di prova - Necessità - Esclusione.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
L'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "ficta confessio", ma soltanto attribuisce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare tutti gli altri elementi di prova: i quali, affinché il giudice sia tenuto a valutarli, non è necessario che siano tali da costituire da soli prova del "factum probandum", evidente essendo che, in tal caso, diverrebbe irrilevante il ricorso alla mancata risposta all'interrogatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)