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Sez. 2, Sentenza n. 1264 del 02/02/1995 (Rv. 490253 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Effetto automatico di "fictio confessio" - Esclusione - Valutazione di ogni altro elemento di prova - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490253-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

L'art. 232 cod.proc.civ. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della "fictio confessio", ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)