Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 19/02/1979 (Rv. 397286 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI INTERPRETATIVI - ESAME DELLA FORMULAZIONE LETTERALE - INSUFFICIENZA - RICERCA DELL'EFFETTIVO CONTENUTO SOSTANZIALE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI INTERPRETATIVI - ESAME DELLA FORMULAZIONE LETTERALE - INSUFFICIENZA - RICERCA DELL'EFFETTIVO CONTENUTO SOSTANZIALE - NECESSITA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, dev'essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma, soprattutto, nel suo contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalita che la parte intende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, tenendosi conto non solo della manifestazione di volonta specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste. Di talche, se il giudice di merito, applicando i predetti criteri, pervenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda, pronunciando su di essa, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale di essa. (Conf 817/77, mass n 384419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)