Sez. 2, Sentenza n. 503 del 26/01/1982 (Rv. 418205 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI.*
La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma, soprattutto, nel suo contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalità che la parte intende perseguire, dovendosi considerare lo insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, tenendosi conto non soltanto della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quella che possa essere desunta implicitamente o indirettamente dalle deduzioni o dalle richieste, di talché se il giudice di merito, applicando i predetti criteri, prevenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda, pronunciando su di essa, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale di essa. (Conf 1087/79, mass n 397286; (Conf 817/77, mass n 384419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)