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Sez. 3, Sentenza n. 5242 del 17/10/1984 (Rv. 436967 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - LIMITAZIONE ALLA SOLA PROSPETTAZIONE LETTERALE DELLE PRETESE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436967-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - LIMITAZIONE ALLA SOLA PROSPETTAZIONE LETTERALE DELLE PRETESE - INSUFFICIENZA.*

La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale ma, soprattutto, nel suo contenuto sostanziale, con riferimento anche alle finalità che la parte intende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, tenendosi conto non soltanto della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa, ma anche di quella che possa essere desunta implicitamente od indirettamente dalle deduzioni o dalle richieste; di talché, se il giudice del merito, applicando i predetti criteri, pervenga alla completa Determinazione dell'oggetto della domanda, pronunciando su di essa, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale della stessa. (Conf 1035/83, mass n 425806; (Conf 503/82, mass n 418205; (Conf 1087/79, mass n 397286; (Conf 817/77, mass n 384419).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)