Sez. 5, Sentenza n. 17968 del 01/03/2019 Cc. (dep. 30/04/2019) Rv. 276849 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Opposizione del terzo creditore allo stato passivo formato dal giudice delegato - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Diritto dell'opponente di provarne l'assenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In materia di misure patrimoniali di prevenzione, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso, in quanto, non avendo egli preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione (celebrato, nel caso di specie, prima della modifica dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge 17 ottobre 2017, n. 161), risulterebbe altrimenti leso il suo diritto a difendersi in giudizio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato per carenza di motivazione il provvedimento di rigetto dell'opposizione, assunto dal tribunale senza valutare le allegazioni e le prove fornite dal terzo creditore per escludere il nesso in oggetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 4, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 7, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)