Sez. 1, Sentenza n. 6157 del 27/06/1994 (Rv. 487219 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere | Somme versate in via di autotassazione in relazione ad una posta esente - Reclamo del rimborso nel termine di diciotto mesi - Ammissibilità - Principio della immodificabilità della denuncia annuale - Ostatività - Esclusione.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere
In tema di imposte sui redditi, il principio dell'immodificabilità della denuncia annuale, dopo la tassativa scadenza fissata per la sua presentazione, va coordinato con le previsioni dell'art. 38 primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sulla facoltà, entro diciotto mesi, di chiedere il rimborso delle somme versate in via di autotassazione anche in caso di "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di pagamento". Detto principio, pertanto, non osta a che il contribuente possa reclamare tale rimborso per errore "di diritto" commesso nella dichiarazione, quale quello che derivi dalla inclusione nell'imponibile di una posta esente, sempre che ciò non implichi variazione dei dati a suo tempo forniti in ordine alla natura ed alla consistenza della posta medesima.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)