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Sez. L, Sentenza n. 6887 del 14/12/1982 (Rv. 424540 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424540-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - CONTROLLO GIUDIZIARIO - LIMITI.*

Per la configurabilità di un licenziamento collettivo per riduzione di personale - sottratto alla disciplina propria dei licenziamenti individuali: art. 11 della legge n. 604 del 1966 - è necessario che esistano fonti collettive applicabili alle parti e che prevedano tale Forma di licenziamento, che abbiano avuto luogo le procedure di conciliazione stabilite al riguardo (da tenere distinte rispetto ad eventuali iniziative sindacali successive all'intervenuta risoluzione dei rapporti di lavoro) o sia inutilmente decorso il relativo termine, che sia provato un reale ridimensionamento aziendale e che i licenziamenti intimati siano i rapporti di effettiva e diretta dipendenza da tale ridimensionamento, con la conseguenza che lo accertamento da parte del giudice del merito del difetto di uno di tali requisiti impedisce la configurabilità del suddetto licenziamento e rende assoggettabile i licenziamenti stessi alla disciplina dettata per quelli individuali dalle menzionate leggi, mentre, nell'opposta ipotesi, il Sindacato del giudice può bensì estendersi ed accertare se vi sia stata violazione dei criteri stabiliti dalle norme collettive per la formazione della graduatoria dei dipendenti da licenziare, ma il lavoratore illegittimamente licenziato ha in tal caso diritto al solo risarcimento del danno secondo le Disposizioni comuni, permanendo l'inapplicabilità della suddetta disciplina speciale. (V 5392, mass n 409276; (V 5048/80, mass n 408903; (V 2525/80, mass n 406267; (V 3648, mass n 400067; (V 4700/79, mass n 401255; (Conf 6066/80, mass n 409843; (Conf 2252/80, mass n 407043).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)