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Sez. 3, Sentenza n. 381 del 15/01/2002 (Rv. 551571 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Statuizione di rilascio di fondo agricolo per data successiva a quella indicata da attore - Violazione principio corrispondenza tra pronunzia e richiesta - Esclusione - Tentativo conciliazione effettuato con riferimento alla data scadenza indicata da attore - Validità - Scadenza indicata nel tentativo conciliazione diversa da quella indicata in giudizio - Tentativo conciliazione - Mancato o irrituale esperimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551571-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE

La statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né in tale ipotesi può ritenersi omesso l'obbligatorio tentativo di conciliazione, ex art. 46, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, posto che, al suddetto fine, oggetto di preventiva comunicazione è la domanda nella formulazione che essa avrà in giudizio, onde ogni diversa implicazione processuale della stessa non importa il venir meno della validità dell'esperito tentativo di composizione della lite; analogamente, deve escludersi che il tentativo di conciliazione - possa ritenersi come mai esperito o non ritualmente esperito solo perché, fermi il "petitum" e la causa "petendi" della pretesa, sia stata indicata, in giudizio, una data di cessazione del rapporto diversa e successiva rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo e di cui al tentativo di conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)