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Sez. 3, Sentenza n. 1265 del 18/02/1983 (Rv. 426047 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMESSA LETTURA - NULLITÀ CENSURABILE - CONVERSIONE IN MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE - NULLITÀ VERIFICATASI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426047-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMESSA LETTURA - NULLITÀ CENSURABILE - CONVERSIONE IN MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - FATTISPECIE - NULLITÀ VERIFICATASI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - PROPONIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo in udienza, prevista dagli artt. 429 e 437 cod. proc. civ., in quanto determinativa della nullità insanabile (ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), e non dell'inesistenza, della sentenza, si converte in motivo di impugnazione e deve essere dedotta nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione, con la conseguenza che, data la regola generale per cui la nullità di un atto va opposta, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva allo atto medesimo, la nullità in questione, se verificatasi nel giudizio di primo grado, deve essere proposta con l'atto d'appello e non può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione. (V 1776/82, mass n 419629; (V 947/82, mass n 418803; (V 6062/80, mass n 409840).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)