Sez. 1, Sentenza n. 17301 del 05/04/2001 Cc. (dep. 28/04/2001) Rv. 218805 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI | Corrispondente disciplina dell'attuale procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Inosservanza del termine di comparizione - Restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione - Legittimità - Fondamento.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONI
In caso di inosservanza del termine che, ai sensi dell'art.552, comma 3, c.p.p. deve intercorrere tra la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio e la data fissata per l'udienza di comparizione, non è abnorme ma è, al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata detta causa di nullità, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione. Non può, infatti, nella suddetta ipotesi, trovare applicazione il disposto di cui all'art.143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (in base al quale la rinnovazione della citazione spetterebbe al giudice del dibattimento), mancando il relativo presupposto, costituito dalla regolare e valida instaurazione del rapporto processuale e dalla necessità, per la sola validità della prosecuzione del giudizio, di rinnovare la citazione dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)