Sez. 3, Sentenza n. 15805 del 28/07/2005 (Rv. 583115 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Prova della qualità di coltivatore diretto - Iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative - Sufficienza - Esclusione - Prova del concreto svolgimento dell'attività - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE
Ai fini della domanda di riscatto ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, spetta al retraente dare la prova del possesso dei requisiti di coltivatore diretto in relazione all'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia, senza che, in relazione all'accertamento di tale qualità, possano ritenersi vincolanti le decisioni assunte dalla p.a. in ordine alla iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)