Sez. 1, Sentenza n. 17886 del 26/03/2003 Ud. (dep. 15/04/2003) Rv. 224801 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE | Istanza di restituzione in termini proposta al giudice dell'esecuzione - Competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza in caso di accertamento dell'esecutività della sentenza - Provvedimento di restituzione emesso in violazione del disposto di cui all'art. 670, comma 3, cod. proc. pen - Conservazione degli effetti del provvedimento per la sua definitività.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE
Oltre che al giudice dell'impugnazione, l'istanza di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. può essere proposta al giudice dell'esecuzione, che venga investito da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento giurisdizionale. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la remissione in termini, pur avendo dichiarato la non esecutività della sentenza, è affetto da nullità per violazione del disposto di cui all'art. 670, comma 3 cod. proc. pen., ma una volta divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, è suscettibile di spiegare in pieno i suoi effetti, sia per il generale principio di conservazione dell'efficacia dei provvedimenti definitivi, sia perché la decisione del giudice dell'esecuzione in merito all'istanza di restituzione preclude all'interessato la possibilità di riproporla al giudice dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)