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Sez. 1, Sentenza n. 22478 del 19/10/2006 (Rv. 593139 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Indicazione di termine per proporre opposizione superiore a quello di legge - Effetti - Mancato rispetto del termine legale - Conseguenze preclusive - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Applicazione del principio all'opposizione avverso cartella esattoriale nei casi di mancata notifica del verbale di accertamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593139-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 per proporre ricorso in opposizione non determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, qualora sia errata l'indicazione, nell'atto amministrativo, del termine d'impugnazione entro il quale proporre ricorso, purchè il termine più ampio indicato nel verbale di accertamento notificato sia stato rispettato, atteso che il vizio contenuto nell'atto integra non la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui alla disposizione citata. Tale principio, in considerazione della valenza di carattere generale della norma di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è destinato ad operare anche nel caso in cui l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge n. 689 del 1981 venga proposta avverso una cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all'interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio in difetto di notifica dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)