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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25550 del 17/12/2010 (Rv. 615345 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Opposizione - Indicazione nel provvedimento irrogativo di un termine per proporre opposizione superiore a quello di legge - Effetti - Mancato rispetto del termine legale - Conseguenze preclusive - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615345-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per proporre ricorso in opposizione, non determina la decadenza dall'opposizione e l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto, qualora sia errata l'indicazione, nell'atto amministrativo, del termine d'impugnazione entro il quale proporre ricorso, purché il termine più ampio indicato nel verbale di accertamento notificato sia stato rispettato, atteso che il vizio contenuto nell'atto integra non la nullità bensì una mera irregolarità del provvedimento, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto, da parte dell'interessato, del termine di cui alla disposizione citata. (Fattispecie in tema di sanzione amministrativa di cui all'art. 316-ter cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 316 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)