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Sez. 2, Sentenza n. 19100 del 12/04/2011 Cc. (dep. 16/05/2011) Rv. 250191 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità - Termini per la deduzione.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250191-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 cod. proc. pen. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 cod. proc. pen., o al giudice a norma dell'art. 121 cod. proc. pen. Ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)