Sez. 4, Sentenza n. 45622 del 04/11/2009 Ud. (dep. 26/11/2009) Rv. 245797 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Proponibilità dell'eccezione, al più tardi, "immediatamente dopo" il compimento dell'atto cui la parte abbia assistito - Necessaria correlazione con l'espletamento di un atto successivo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a nullità derivante da asserita violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen..
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
Non può essere considerata tempestiva, ai fini dell'art. 182, comma secondo cod. proc. pen., la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l'indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento nel compimento di rilievi sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni in occasione del primo atto successivo del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)