Sez. 4, Sentenza n. 44840 del 11/10/2012 Ud. (dep. 15/11/2012) Rv. 254959 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore - Nullità a regime intermedio - Termini di deducibilità - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di farsi assistere dal difensore, ha natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto; peraltro, detto termine non è posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la parte o il difensore, ben potendo la relativa eccezione essere proposta al di fuori di specifici atti, mediante lo strumento delle 'memorie e richiestè che, ex art. 121 cod. proc. pen., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie trattasi di nullità derivante da omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore in sede di alcooltest).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)