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Sez. 1, Sentenza n. 17674 del 02/09/2004 (Rv. 576629 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Avverso il processo verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa - Comportante l'applicazione di sanzioni pecuniarie - Ammissibilità - Esclusione - Diverso regime del verbale di accertamento delle sanzioni stradali - Dubbio di legittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576629-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione all'applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sè, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ritenga la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Nè il riconoscimento, anche per espressa previsione legislativa (art. 204 cod. strad.), della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di accertamento delle violazioni in tema di circolazione stradale, il quale trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni di carattere pecuniario) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo e ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata, è idoneo a sostenere il dubbio di costituzionalità degli artt. 16, 18 e 22 legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui non rendono estensibile la disciplina dell'impugnazione delle violazioni stradali anche a quella generale delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario. Infatti, tale dubbio, già dichiarato manifestamente infondato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 2002, va escluso perché non comporta alcuna compressione per la facoltà di agire in giudizio e per la tutela delle posizioni lese atteso che, nelle ipotesi considerate, il verbale di accertamento è privo della particolare efficacia giuridica propria del verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 113, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)