Sez. 5, Sentenza n. 25520 del 18/05/2015 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 265147 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Divieto di reformatio in peius - Estensione alle statuizioni civili - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il divieto di reformatio in peius concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)