Sez. L, Sentenza n. 264 del 12/01/1979 (Rv. 396334 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA - LIMITI TEMPORALI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITA - PURGAZIONE - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART 4 DELLA LEGGE N 814 DEL 1973 - APPLICABILITA - LIMITI TEMPORALI.*
La concessione del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi all'affitto di fondi rustici, prevista dall'ultimo comma dell'art 4 della legge 10 dicembre 1973 n 814, riguarda solo il mancato pagamento dei canoni delle annate agrarie 1970/71 e 1971/72 e 1972/73 e non puo pertanto essere concesso quando la morosita riguardi canoni relativi ad annate agrarie diverse da quelle suindicate. (contra 1985/78, mass n 391347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)