Sez. L, Sentenza n. 1956 del 19/03/1983 (Rv. 426802 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 21 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI IN TEMA DI PREMIO AZIENDALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 21 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI IN TEMA DI PREMIO AZIENDALE.*
L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo postcorporativo e non efficace erga omnes, traducendosi in un accertamento dell'effettiva volontà delle parti stipulanti non è censurabile in Sede di legittimità, ove condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da esauriente e corretta motivazione. (nella specie, alla stregua di tale principio, è stata confermata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano affermato la computabilità, anche ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità, del premio aziendale di cui all'art. 161 del C.C.n.L. 21 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali). (Conf 492/82, mass n 418186; (Conf 2069/81, mass n 412785; (Conf 738/79, mass n 396913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 21/07/1970 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)