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Sez. 3, Sentenza n. 12241 del 02/12/1998 (Rv. 521345 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Danno alla persona - Micropermanente - Conseguenze sull'attività di lavoro - Onere di allegazione e prova da parte del danneggiato.
Stato
decisa il 1998-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521345-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Le cosiddette micropermanenti, di norma, non riducono la capacità di lavoro e di guadagno del soggetto. Pertanto il danneggiato il quale alleghi una riduzione della propria capacità di lavoro in conseguenza di un danno alla persona con modesti esiti permanenti, ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza d'una contrazione del reddito, ma altresì l'esistenza d'un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta (nella specie, la S.C. ha escluso che tale prova potesse essere fornita attraverso la mera esibizione di certificati medici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)