Sez. 4, Sentenza n. 34258 del 25/05/2007 Cc. (dep. 10/09/2007) Rv. 237049 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazione a catena - Reati associativi - Applicazione della custodia cautelare per il reato fine - Successiva ordinanza cautelare emessa per il delitto associativo - Persistenza dell'adesione al sodalizio dopo l'applicazione della prima misura - Condizioni - Regola della retrodatazione - Applicazione - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
La permanenza dell'appartenenza all'associazione dopo che l'associato sia stato sottoposto a misura cautelare in carcere in riferimento ad uno dei reati fine della medesima, non può essere affermata per la sola assenza di indici positivi di dissociazione. Al contrario, in mancanza di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà personale rappresenta un elemento fattuale dirompente del quale è plausibile presumere la capacità di recidere materialmente i legami tra gli associati. (In applicazione del principio in massima la Corte ha ritenuto la legittimità della decisione del giudice del riesame di retrodatare il decorso dei termini della misura cautelare emessa per la partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare emesso in precedenza nei confronti del medesimo soggetto in relazione all'attività di spaccio posta in essere in esecuzione del programma criminoso del sodalizio, ritenendo che la primigenia incarcerazione avesse interrotto la partecipazione dell'indagato a quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)