Sez. 6, Sentenza n. 15874 del 17/02/2004 Cc. (dep. 02/04/2004) Rv. 228813 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Cosiddetta "contestazione a catena" - Custodia cautelare disposta per il delitto di associazione per delinquere - Persistenza dell'adesione al sodalizio dopo la scarcerazione dell'imputato - Ulteriore applicazione della misura cautelare - Retrodatazione dei termini di durata - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", qualora, disposta la custodia cautelare per il delitto di associazione per delinquere, venga riemessa la medesima misura dopo la scarcerazione dell'imputato, in relazione alla persistenza della sua adesione al sodalizio criminoso, la decorrenza dei termini di durata della misura applicata con l'ulteriore ordinanza non va retrodatata al momento di esecuzione o notificazione della prima, in quanto si è in presenza di un nuovo e autonomo delitto, cessando la permanenza del reato associativo con la privazione della libertà personale dell'agente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)