Sez. 2, Sentenza n. 3660 del 28/05/1988 (Rv. 458934 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - MODALITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - MODALITÀ.*
Il contraente, il quale chiede ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. l'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, sì che non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo quando il pagamento del prezzo stesso (o della parte residua di esso), per accordo delle parti, debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo: in questa ipotesi, la sentenza costitutiva del contratto definitivo, promesso e non stipulato, deve essere senz'altro emessa e il pagamento del prezzo (o della quota residuale) deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronunzia. (Conf 3854/83, mass n 428776; (Conf 3005/82, mass n 420927; (Conf 3813/81, mass n 414445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)