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Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 11/02/1999 (Rv. 523132 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Controversie tra IACP appaltante ed appaltatore - Collegio arbitrale costituito ex art. 61 legge Reg. Puglia n. 27 del 1985 - Sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità della norma riguardo alla composizione del collegio - Efficacia invalidante della clausola arbitrale e del conseguente lodo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523132-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 61 della legge Regione Puglia 16 maggio 1985, n. 27 - nel testo risultante dalla dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 33 del 12 febbraio 1995, nella parte in cui la norma prevedeva la costituzione di un collegio arbitrale nel quale non vi fosse la designazione di un arbitro da parte dell'Ente locale contraddittore nel giudizio - ha capacità d'immediata e diretta invalidazione della precedente, difforme clausola compromissoria (che, come nella specie, abbia regolato la composizione del collegio con integrale rinvio al testo di legge rimosso dalla Corte costituzionale) e di conseguente invalidazione del lodo che sia stato adottato in esecuzione della clausola nulla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)