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Sez. 1, Sentenza n. 10561 del 03/06/2004 (Rv. 573355 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573355-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

A norma dell'art. 829 cod. proc. civ., il difetto di "potestas iudicandi" del collegio arbitrale può essere rilevato anche d'ufficio, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase "apud arbitros", soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (che, ad esempio, prevedano l'affidamento di un incarico arbitrale a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa in tema di appalti pubblici, dispongano la devoluzione delle controversie fra società e soci ad un collegio di probiviri nominato senza il voto favorevole del socio in conflitto, ecc.), mentre, in tutti gli altri casi - e, cioè, nelle più semplici ipotesi di nomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle parti o, in mancanza, dal codice di rito civile - l'irregolare composizione del collegio decidente può costituire motivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata già denunciata nel corso del giudizio arbitrale (nella specie, asserite violazioni dei criteri di nomina degli arbitri di cui alla clausola compromissoria; asserito superamento dei limiti del compromesso, afferente alle sole controversie in tema di interpretazione ed esecuzione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)