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Sez. 1, Sentenza n. 7771 del 20/07/1999 (Rv. 528808 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Opera pubblica - Realizzazione da parte di impresa appaltatrice in nome e per conto dell'ente destinatario - Responsabilità solidale - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528808-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione, l'impresa appaltatrice chiamata a realizzare l'opera pubblica in nome e per conto dell'ente destinatario dell'opera stessa non risponde dei danni subiti dal proprietario dell'area occupata soltanto nell'ipotesi di ultimazione dell'opera entro il termine di occupazione legittima, mentre risponde in solido con il destinatario del decreto di occupazione (nonché beneficiario dell'"opus") se l'attività di costruzione si sia protratta anche dopo la scadenza del predetto termine. Tale responsabilità solidale ha, peraltro, riferimento esclusivo al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno e dalla successiva perdita della proprietà per effetto dell'acquisto della medesima, a titolo originario, da parte dell'occupante (cosiddetta accessione invertita), mentre, nella ipotesi in cui i proprietari del suolo occupato facciano valere un danno ulteriore, derivante dalla mera attività di cantiere svolta dall'impresa appaltatrice (nella specie, demolizione di manufatti di protezione dell'area circostante, e conseguenti spese ulteriori a carico proprietari per l'assunzione di un servizio di guardia notturna), viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di attività propria (e di responsabilità propria) dell'appaltatore, a meno che questi non abbia, all'uopo, eseguito, in qualità di "nudus minister", precise ed inequivoche disposizioni del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)