diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10375 del 11/09/1992 (Rv. 478688 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Espropriazione per pubblica utilità eseguita ai sensi della legge n. 865 del 1971 - Realizzazione di case popolari - Compimento di tutti gli atti espropriativi necessari - Delega del Comune all'I.A.C.P. - Completamento delle opere su fondo altrui nel periodo di occupazione legittima - Mancato completamento della procedura espropriativa da parte dell'I.A.C.P. e mantenimento dell'opera edificata su suolo altrui - Danni derivanti dall'irreversibile trasformazione del bene - Azione di risarcimento proposta dal proprietario del fondo occupato - Legittimazione passiva dell'I.A.C.P. - Responsabilità solidale dell'Ente delegante per il mancato completamento della procedura espropriativa - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478688-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità

In tema di espropriazione per pubblica utilità eseguita ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e nel caso in cui il Comune deleghi (art. 60) l'I.A.C.P. al compimento di tutti gli atti espropriativi necessari per la realizzazione di case popolari - di cui l'Ente delegato acquisterà il diritto di superficie (art. 35) - ove le opere sul fondo altrui vengano completate nel periodo di occupazione legittima senza che poi faccia seguito il decreto di espropriazione, lo I.A.C.P., che al termine dell'occupazione legittima non ha completato la procedura espropriativa e non ha abbandonato il bene del privato, ma ha contribuito all'occupazione "sine titulo" mantenendovi l'opera edificata, è perciò responsabile, nei confronti del privato proprietario, per danno aquiliano derivante dall'illegittima occupazione del bene ed è legittimato passivo rispetto all'azione risarcitoria promossa dal proprietario del fondo occupato per i danni derivanti dall'irreversibile trasformazione del bene, restando ipotizzabile una responsabilità solidale dell'Ente delegante per il mancato completamento della procedura d'esproprio solo nel caso in cui la delega del Comune sia limitata all'espletamento dell'appalto, ovvero all'occupazione d'urgenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)