Sez. 1, Sentenza n. 8197 del 19/04/2005 (Rv. 582166 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Eventi sismici del 1980 - Programma straordinario di urbanizzazione ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Previsione normativa di concessione traslativa - Conseguenze - Responsabilità diretta del concessionario per le obbligazioni e i danni connessi alle procedure espropriative - Sussistenza - Responsabilità del concedente - Solo per eventuale rivalsa.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
In tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area metropolitana del Comune di Napoli previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, le norme di cui agli artt. 81 e ss. di detta legge demandano necessariamente all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione; correlativamente, l'ente concessionario - e non già la P.A. concedente - risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano - e, in questo secondo caso, sia dall'illegittima occupazione temporanea di immobili privati, sia da ogni altro vizio inficiante il procedimento espropriativo e tale da determinare l'inesistenza del potere ablativo - anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell'imposizione delle direttive (ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un'eventuale rivalsa).
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)