Sez. 2, Sentenza n. 48238 del 20/11/2003 Ud. (dep. 17/12/2003) Rv. 227083 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Immutabilità - Sostituzione - Condizioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
In base al principio di immutabilità del difensore d'ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva. (Nella specie il difensore di ufficio nominato all'atto del sequestro non aveva svolto alcuna attività processuale in favore del ricorrente, per cui era stato sostituito in sede di emissione del decreto di citazione a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)