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Sez. 2, Sentenza n. 6002 del 08/11/2007 Cc. (dep. 06/02/2008) Rv. 239496 - 01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE | Ispezioni, perquisizioni e sequestri nell'ufficio del difensore - Difensore sottoposto all'indagine - Obbligo di avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo - Operatività - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239496-01

DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTÀ - IN GENERE

L'obbligo per l'autorità giudiziaria, che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia sottoposto all'indagine, se lo studio professionale interessato sia cointestato ad altro avvocato non sottoposto in quel momento all'indagine e che abbia assunto l'ufficio difensivo seppure al di fuori di quel procedimento, con la conseguente nullità, ove l'avviso non sia dato, degli atti compiuti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)