Sez. U, Sentenza n. 14832 del 18/10/2002 (Rv. 557988 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo sistematico nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare del magistrato - Configurabilità - Condizioni scriminanti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il ritardo nel deposito dei provvedimenti, soprattutto se reiterato, sistematico e prolungato, comportando, di per sè, lesione del prestigio dell'ordine giudiziario ed implicando violazione di specifiche norme che impongono al riguardo l'osservanza di tempi precisi, vale ad integrare gli estremi obiettivi dell'illecito, salvo che risulti che il ritardo non sia il frutto di mancanza di operosità e di negligenza, ma trovi giustificazione in situazioni particolari, collegate allo stato di salute dell'incolpato o agli eccessivi carichi di lavoro al medesimo assegnati. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno rigettato il ricorso avverso la sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M., la quale - accertati i sistematici e notevoli ritardi, in taluni casi superiori all'anno, nel deposito dei provvedimenti civili - aveva escluso, nell'irrogare la sanzione disciplinare, che la quantità dell'attività in concreto svolta dal magistrato incolpato fosse espressiva di una resa del servizio capace di giustificare la condotta ascrittagli).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)