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Sez. 5, Sentenza n. 12886 del 01/06/2007 (Rv. 598405 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Agli eredi nel loro domicilio fiscale - Presupposti - Comunicazione ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata effettuazione - Conseguenze - Intestazione dell'atto al dante causa - Notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del "de cuius" - Condizioni - Conoscenza della morte da parte dell'Amministrazione.
Stato
decisa il 2007-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598405-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)