Sez. 5, Sentenza n. 8272 del 07/04/2006 (Rv. 588692 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Ruolo intestato a contribuente deceduto - Notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del "de cuius" - Validità - Condizioni - Conoscenza delle generalità e del domicilio fiscale degli eredi - Nullità della notificazione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
La notifica del ruolo intestato al contribuente deceduto può essere indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, sempre che gli stessi non abbiano reso note le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale, ovvero che l'Ufficio non fosse comunque a conoscenza del decesso. Pertanto, la notifica del ruolo intestato al "de cuius" presso l'ultimo domicilio del medesimo, senza indicazione dei nominativi degli eredi, sebbene all'Ufficio fossero noti da tempo le generalità ed il domicilio degli stessi, è causa di nullità dell'atto, nel quale non risultano individuate le controparti del rapporto tributario, dovendosi considerare superata la facoltà dell'Ufficio di notificare l'atto in questione agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto, proprio a causa della piena conoscenza che l'Ufficio aveva delle loro generalità e del domicilio fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)