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Sez. 3, Sentenza n. 3978 del 07/07/1984 (Rv. 435953 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DEL PROPRIETARIO DEL GIUDICE CONFINANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435953-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - DEL PROPRIETARIO DEL GIUDICE CONFINANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In base al combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971 il diritto di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante con fondi offerti in vendita è direttamente collegato al diritto di prelazione, costituendo un rimedio per la violazione dello stesso, sicché non si configura ove il suddetto proprietario confinante non abbia acquisito la titolarità della prelazione per la ricorrenza della condizione ostativa prevista dall'art. 7 citato, e cioè l'insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della relativa denuntiatio e, in Mancanza della medesima, al momento della stipula del negozio traslativo - di uno dei soggetti ivi indicati, anche se quest'ultimo abbia rinunziato alla prelazione spettantegli, ma non pure alla proroga legale del rapporto agrario, senza che rilevi l'esser tale proroga venuta meno successivamente per effetto di rinunzia nei confronti del terzo acquirente. (V 4842/83, mass n 429733; (V 1661/82, mass n 419494; (V 986/81, mass n 411515; (V 6504/80, mass n 410281).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)