Sez. 6, Sentenza n. 21739 del 29/01/2016 Ud. (dep. 24/05/2016) Rv. 266917 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Limiti - Estensione dei motivi di ricorso - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli. (In applicazione del principio indicato, la Corte ha escluso che l'inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione possa essere superata attraverso il richiamo ai motivi predisposti dal coimputato con l'espressione "si richiamano e si fanno propri, in quanto estensibili, intendendoli qui di seguito trascritti, i motivi proposti nell'interesse del coimputato").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)