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Sez. 1, Sentenza n. 44319 del 30/09/2014 Cc. (dep. 23/10/2014) Rv. 261697 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Principio di estensione dell'impugnazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261697-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO

Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che un motivo di ricorso per cassazione dedotto da un imputato, dichiarato assorbito per l'accoglimento di altra censura, dovesse essere comunque deciso nell'interesse di altro coimputato che non aveva proposto analoga doglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 220 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)