Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013 Cc. (dep. 18/11/2013) Rv. 258155 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio per motivi non esclusivamente personali - Estensione dell'impugnazione - Beneficiari - Individuazione - Coimputato ricorrente per motivi diversi - Inclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen. (Conf. N. 46203 del 2013, non mass.) (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio per vizio di motivazione sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., disposto nei confronti del solo ricorrente che aveva dedotto il corrispondente motivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)