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Sez. 1, Sentenza n. 3904 del 24/02/2005 (Rv. 579715 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Da lite pendente - Effettività della lite - Affermazione - Conseguenze - Rimozione della stessa - Criterio di valutazione - Formale - Esclusione - Sostanziale - Sussistenza - Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso non accettata dall'Amministrazione.
Stato
decisa il 2005-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579715-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Per la sussistenza della causa di incompatibilità derivante dalla <pendenza di una lite> (nella specie: amministrativa) occorre che tale pendenza sia effettiva, e cioè espressione di una reale situazione di conflitto di interessi esistente tra il candidato, o l'eletto, e l'ente territoriale, e non più potenziale. Di conseguenza, per la sua valida ed efficace rimozione occorre che il soggetto, il quale versi in una situazione siffatta, ponga in essere atti idonei, quand'anche non <formalmente perfetti> rispetto ad una specifica disciplina processuale regolativa della materia, a far venir meno, nella sostanza, l'incompatibilità di interessi realizzatasi a seguito dell'instaurazione della lite. Infatti, il sostanziale ed incondizionato abbandono della vertenza elimina in radice la ragione di incompatibilità (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'elettore proposto contro la sentenza di appello, che aveva escluso la decadenza dalla carica di sindaco di un comune del professionista, partecipante ad un raggruppamento temporaneo, a causa dell'impugnativa in sede amministrativa, proposta dal <capogruppo> del Raggruppamento, contro un provvedimento comunale con il quale era stato conferito ad altra associazione professionale l'incarico per la redazione di un progetto esecutivo riguardante l'impianto di illuminazione pubblica, ritenendo sufficiente anche un atto extraprocessuale come la rinuncia al ricorso, a prescindere dalla sua accettazione da parte dell'Amministrazione ovvero dalla formale pronuncia di estinzione del relativo processo, in ragione della proposizione del ricorso da parte del Capogruppo dell'Associazione professionale temporanea).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)