Sez. L, Sentenza n. 3685 del 21/06/1984 (Rv. 435683 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA PROPOSTA CONTRO QUEST'ULTIMO PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ E CONTESTUALE DOMANDA PROPOSTA ANCHE CONTRO L'INPS PER LA CONDANNA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - INDIVIDUAZIONE DEL PRETORE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - SEPARAZIONE EVENTUALE DELLE CAUSE - CONDIZIONI - INTERESSE DELL'ISTITUTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA PROPOSTA CONTRO QUEST'ULTIMO PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ E CONTESTUALE DOMANDA PROPOSTA ANCHE CONTRO L'INPS PER LA CONDANNA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - INDIVIDUAZIONE DEL PRETORE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - SEPARAZIONE EVENTUALE DELLE CAUSE - CONDIZIONI - INTERESSE DELL'ISTITUTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ASSOGGETTABILE A CONTRIBUZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
I criteri per l'individuazione del pretore territorialmente competente, fissati dagli artt. 413 e 444 cod. proc. civ., rispettivamente, per la domanda inerente al rapporto di lavoro e per la domanda inerente al rapporto assicurativo obbligatorio, non sono suscettibili di deroga, nemmeno quando entrambe le suddette domande vengano proposte cumulativamente. Pertanto, qualora il lavoratore agisca contro il datore di lavoro per denunciarne l'inadempienza ad obblighi contributivi, anche al fine della responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2116 cod. civ., e, contestualmente, in contraddittorio dello stesso datore di lavoro e dell'INPS, chieda la condanna dell'uno al versamento dei contributi dovuti all'altro, la sussistenza della Competenza per territorio del pretore adito soltanto sulla seconda domanda, (di natura previdenziale), in applicazione dell'art. 444 cod. proc. civ., impone la separazione delle cause e la rimessione della prima domanda (relativa al rapporto di lavoro) al pretore indicato dall'art. 413 cod. proc. civ.. tale principio non resta escluso per il fatto che l'INPS sia interessato all'accertamento della retribuzione assoggettabile a contribuzione, oggetto della causa di lavoro, trattandosi di circostanza che spiega rilievo solo al diverso fine di legittimare l'istituto a partecipare alla causa medesima e ad impugnare la sentenza ad essa relativa (pure se pronunci soltanto sulla questione di Competenza). (V 6136/80, mass n 409844; (V 6003/80, mass n 409778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)