Sez. U, Ordinanza n. 14529 del 29/09/2003 (Rv. 567244 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Giurisdizione tendenzialmente esclusiva dell'AGO - Controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della P.A.- Riserva al giudice amministrativo - Limiti - Procedura di scorrimento della graduatoria - Equiparabilità alla procedura concorsuale - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art.68 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano il successivo atto di nomina, anche a seguito di delibera di ulteriori assunzioni mediante la procedura di scorrimento della graduatoria. Pertanto l'adozione, secondo l'interesse pubblico, di tale procedura risulta equiparabile all'espletamento di una procedura concorsuale. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia promossa dal candidato che pretenda di essere inserito tra i chiamati al lavoro mediante tale procedura, mentre è questione di merito e non di giurisdizione quella concernente l'operatività della disciplina del bando originario anche in ordine ad eventuali riserve di posti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 22 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)