Sez. 2, Sentenza n. 4775 del 13/07/1983 (Rv. 429659 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - PLURALITÀ DI RICHIESTA D'ASSEGNAZIONE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE - CARATTERE ASSOLUTO E COGENTE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - PLURALITÀ DI RICHIESTA D'ASSEGNAZIONE - CRITERI DI ATTRIBUZIONE - CARATTERE ASSOLUTO E COGENTE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di divisione (ereditaria o non ereditaria) di cose comuni, e per il caso in cui, in presenza di un immobile indivisibile, vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 cod. civ., in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero (con addebito dell'eccedenza) nella porzione del condividente avente quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti, qualora questi ne chiedano congiuntamente l'assegnazione, pur non essendo assoluti e cogenti, devono essere "preferibilmente" seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti agli interessi comuni delle parti. (nella specie, i giudici del merito avevano attribuito l'immobile indivisibile al condividente avente diritto alla quota di un terzo, anziché agli altri due, che ne chiedevano congiuntamente l'attribuzione ed avevano diritto ai rimanenti due terzi, dando preferenza all'interesse del primo alla prosecuzione di un'attività commerciale in atto esercitata nell'immobile stesso, rispetto al proposito dei secondi di utilizzarlo come magazzino di un analogo Esercizio gestito altrove. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha cassato tale decisione, perché detta scelta risultava giustificata da ragioni estranee all'interesse comune dei condividenti). (V 6401/80, mass n 410153; (V 6035/80, mass n 409808; (V 1947/76, mass n 380756; (V 1407/73, mass n 364101).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)