Sez. L, Sentenza n. 12873 del 12/07/2004 (Rv. 574475 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Nozione di giusta causa prevista per il rapporto di lavoro subordinato - Applicabilità in via analogica al contratto di agenzia - Limiti - Specificità del rapporto.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l'istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l'inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo agli elementi tipici dei due rapporti con le conseguenze che l'analogia tra le due fattispecie normative può operare solo in quanto non venga a configgere con tale elementi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto privo di giusta causa il recesso della società preponente dal contratto di agenzia intervenuto a seguito di una lettera con la quale l'agente aveva adottato espressioni fortemente critiche nei confronti dei responsabili di detta società, ritenendo che, in assenza del vincolo di subordinazione gerarchica, dette espressioni avevano una minore valenza lesiva del rapporto fiduciario rispetto a quella che avrebbero avuto nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)